Il responsabile di un danno ingiusto, è sempre tenuto a versare un risarcimento.
Un soggetto che viola le regole di convivenza civile, che arreca un danno a una seconda persona, dovrà occuparsi del risarcimento.
L’obbligo di risarcimento in caso di danno è stabilito dall’articolo 2024 del Codice Civile, secondo cui:
“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”
Fonte: www.brocardi.it/codice-civile/libro-quarto/titolo-ix/art2043.html
Affinché la legge intervenga, è necessario stabilire il nesso causale tra l’azione illecita compiuta e il danno riscontrato.
Nel momento in cui si riesca a individuare un collegamento tra i due eventi, il soggetto dovrà occuparsi necessariamente del risarcimento del danno.
L'obiettivo principale, è quello di aiutare la persona danneggiata a recuperare parte di quanto perso.
Come è facile intuire, più è grave il danno causato, più sarà grande il risarcimento dovuto (estinto attraverso un versamento economico/monetario).
La legge prevede il risarcimento del danno anche in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali.
Quando il soggetto coinvolto non rispetta le indicazioni di contratto, è tenuto a versare un risarcimento, in modo da ripagare la seconda persona per ciò che “non ha fatto”.
Le tipologie di danni
Il risarcimento è previsto come metodo di “recupero” in risposta ad una serie di danni, azioni illecite che hanno causato problemi alla persona coinvolta.
Il danno subito può essere di due tipi: patrimoniale e non patrimoniale.
Le diverse categorie di possibili danneggiamenti si sommano tra loro, portando all’aumento consecutivo del risarcimento dovuto.
Lo scopo è quello di consentire un recupero quanto più accurato possibile dei beni persi, cercando di riequilibrare la situazione.
Danno Patrimoniale e Danno biologico
Il danno patrimoniale si riferisce ad una sottrazione, o perdita, di beni materiali.
Il danno non patrimoniale, invece, coinvolge la salute della persona, che può subire un danneggiamento fisico o psichico (danno biologico).
Entra quindi in gioco un'altra tipologia di danno connessa al concetto di risarcimento.
Il danno biologico riguarda direttamente la salute della persona, che viene danneggiata da un’azione illecita.
Secondo l’articolo 139 del Codice delle Assicurazioni, la definizione del Danno Biologico è la seguente:
"lesione temporanea o permanente all'integrità psicofisica della persona, suscettibile di accertamento medico legale.”
Fonte: www.brocardi.it/codice-delle-assicurazioni-private/titolo-x/capo-iii/art139.html
Danno Morale
Un caso particolare del danno biologico, è quello che riguarda il “danno morale”.
Attraverso questa espressione, ci si riferisce alla sofferenza interiore della persona coinvolta, che viene privata di qualcosa a cui era sentimentalmente legata (es. perdita di una persona cara).
Generalmente, il danno morale accompagna quello biologico, ed è più o meno grave a seconda dei casi.
Rientra tra i danni non patrimoniali soggetti al processo di risarcimento, che il soggetto coinvolto è tenuto a ripagare.