Il minore, spesso definito come “minorenne”, è colui che non ha ancora raggiunto la maggiore età, ovvero la persona fisica che non ha compiuto diciotto anni.
Il termine deriva dal latino "minorem", a sua volta comparativo di parvus, che significa “piccolo”.
Il minore è spesso la persona più giovane della famiglia, che si trova sotto la responsabilità di un adulto.
Giuridicamente, i minori sono tutelati e protetti, nel rispetto della loro gioventù.
Vengono definiti come persone fisiche, e non come persone giuridiche.
Questo perché, la loro capacità giuridica - la capacità di rispondere legalmente delle proprie azioni - è associata al compimento della maggiore età.
Il minore è tenuto a rispettare le direttive giuridiche così come tutti gli altri membri della popolazione, evitando di commettere atti contrari alla legge.
Dovrà seguire le indicazioni genitoriali, affidandosi alla buona fede dei genitori, o del tutore incaricato della sua educazione.
Quando sia i genitori che l’ipotetico tutore si assentano, il minore può essere affidato a un nuovo nucleo familiare.
Altrimenti, potrà soggiornare in un istituto di assistenza di tipo pubblico o privato.
In ogni caso, il minore riceve assistenza e attenzione continua.
Che sia da parte dei genitori, o dello Stato, la cura del minore rientra tra le “certificazioni giuridiche” della nostra Costituzione.
Chi è responsabile di un minore
Nell’articolo 30 della Costituzione Italiana, sono riportate le principali indicazioni di responsabilità riguardo la protezione della figura del minore.
In particolare, si legge che i genitori, hanno:
“Il Dovere e diritto di istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti.”
Fonte: https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-prima-diritti-e-doveri-dei-cittadini/titolo-ii-rapporti-etico-sociali
Fino al raggiungimento della maggiore età, il minore si trova sotto la responsabilità dei propri genitori.
Nei casi particolari, in cui il nucleo genitoriale viene a mancare, la responsabilità passa ad un tutore.
Il suddetto tutore, ha il dovere di occuparsi del sostentamento, dell’educazione e della protezione del minore, facendo le veci del genitore assente.
Nel caso in cui il ragazzo/a restasse coinvolto in una situazione giuridicamente sfavorevole, il genitore - o il tutore - risponde delle sue responsabilità.
Al raggiungimento dei quattordici anni d’età, il minore acquista imputabilità penale.
Ciò significa, che può essere accusato di aver commesso un reato ed è tenuto a rispondere delle eventuali sanzioni penali.
Al contrario, non subisce conseguenze civili, ma il risarcimento civile dei danni causati spetta al genitori o al tutore incaricato della responsabilità del minore.
Se, invece, il soggetto imputato non ha ancora raggiunto il quattordicesimo anno d’età, non è possibile procedere con un eventuale processo.
In caso di processo, il giudice stabilisce il giusto comportamento, in base alla “pericolosità” del minore.
Situazioni diverse e casi diversi, hanno portato alla reclusione in riformatorio, oppure alla libertà vigilata del ragazzo.