Nel linguaggio comune il termine “congiunto” indica, in linea generale, un familiare o un parente, e quindi una persona con la quale esiste un certo vincolo di parentela.
In ambito giuridico, invece, non esiste una definizione altrettanto chiara e univoca, anche perché nei vari atti e provvedimenti normativi si fa più spesso riferimento all’espressione “Prossimi congiunti”, che però è una figura diversa e molto più specifica.
Più precisamente sono considerati “Prossimi congiunti”:
- il coniuge
- la parte di un un’unione civile
- gli ascendenti
- i discendenti
- i fratelli e le sorelle
- gli affini nello stesso grado
- gli zii e i nipoti
La definizione giuridica più chiara del termine congiunto, è fornita probabilmente dall’articolo 649 del Codice Penale, dove i congiunti sono identificati con:
- il coniuge non legalmente separato
- la parte di un’unione civile
- gli ascendenti
- i discendenti
- i fratelli e le sorelle
- gli affini in linea retta (come i suoceri)
- l’adottato
- l’adottante
Da notare, quindi, come i conviventi restino esclusi dalla categoria di “congiunti” nonostante l’idea di famiglia si sia ormai ampliata.
Anche nel codice civile compare il termine “congiunti”, in particolare nell’articolo 10, dove vengono identificati con:
- i genitori
- il coniuge
- i figli
La mancanza di una definizione giuridica chiara e definitiva ha creato molta confusione durante la fase 2 della pandemia di Covid-19 e, in particolare, a partire dal 4 maggio 2020, data in cui entrò in vigore il D.P.CM. che incluse tra gli spostamenti necessari, anche quelli finalizzati ad un incontro con i congiunti.
Tale confusione ha reso necessario un chiarimento da parte del Governo che ha quindi identificato i congiunti con:
- coniugi
- partner conviventi
- partner delle unioni civili
- parenti fino al sesto grado
- affini fino al quarto grado
- le persone unite da uno stabile legame affettivo
In questa lista sono però presenti 2 da chiarire.
Il primo è la questione dell’affinità.
L’articolo 78 del codice civile definisce l’affinità come il vincolo che intercorre tra un coniuge i parenti dell’altro coniuge.
Un esempio pratico è il vincolo che intercorre tra suocera e nuora.
Considerando quindi che l’affinità è una diretta conseguenza del matrimonio, in teoria i parenti dei partner conviventi o dei partner delle unioni civili ne sono esclusi.
Il secondo punto da chiarire è quello relativo agli “Affetti stabili”.
L’espressione infatti resta molto vaga e non fornisce dei criteri univoci che permettano di valutare l’intensità e la stabilità del legame affettivo.
Sicuramente questa espressione è stata scelta dal Governo per tentare di integrare tutti quegli affetti che erano rimasti esclusi dalle categorie menzionate precedentemente e quindi: i parenti del convivente, i parenti del partner unito civilmente, i fidanzati e le fidanzate.
L’unica ulteriore certezza che è stata fornita dal Governo è che gli amici non rientrano tra gli affetti stabili e, di conseguenza, non rientrano tra i congiunti.