Se un volo viene cancellato si rischia di perdere tempo e, soprattutto, soldi.
Spesso, infatti, oltre a rischiare di perdere un giorno di vacanza, si rischia di perdere la coincidenza con un altro aereo.
Tutto questo può causare non pochi problemi ai viaggiatori, per questo è molto importante sapere cosa fare in caso di cancellazione del volo.
In questa guida di viaggio parleremo dei tuoi diritti come viaggiatore, di cosa dice a riguardo l’ENAC, Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, e riassumeremo i punti salienti della normativa europea dedicata “Reg. 261/2004, art. 5”.
Cancellazione del volo: a cosa hai diritto
Se un volo viene cancellato meno di 14 giorni prima della partenza, la compagnia aerea è tenuta a offrire un'alternativa o un rimborso completo.
Nello specifico, il passeggero ha diritto:
- al rimborso dell'intero costo del biglietto
- al reinstradamento verso la destinazione finale non appena possibile
- a ricevere assistenza in caso di ritardi prolungati
In merito al rimborso pecuniario, riportiamo di seguito uno schema riassuntivo:
- €250 per distanze inferiori o pari a 1500 km
- €400 per distanze superiori a 1500 KM
Quando non hai diritto al rimborso in caso di volo cancellato
Il passeggero non ha diritto al risarcimento se la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie, come maltempo, sciopero o carenza del volo per quanto riguarda la sicurezza.
Importante: le circostanze straordinarie sono eventi che non avrebbero potuto essere evitati anche se fossero state adottate tutte le misure ragionevoli.
Sul sito dell’Enac, inoltre, viene sottolineata l’importanza delle tempistiche con cui il passeggero debba essere informato.
Nello specifico, la compensazione pecuniaria non è dovuta quando il passeggero è stato informato:
- con almeno due settimane di preavviso
- nel periodo compreso tra 2 settimane e 7 giorni prima della data di partenza e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di due ore prima rispetto all’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo quattro ore dopo l’orario originariamente previsto
- o meno di 7 giorni prima e nel caso in cui venga offerto un volo alternativo con partenza non più di un’ora prima dell’orario originariamente previsto e con arrivo presso la destinazione finale al massimo 2 ore dopo l’orario originariamente previsto
Cosa devi fare in caso di volo cancellato?
Di seguito riportiamo una guida sintetica su cosa fare in caso di volo cancellato. Ricordiamo subito che, in questi casi può essere molto utile rivolgersi a un avvocato.
1 - Verifica dei diritti del passeggero secondo il Regolamento (CE) n. 261/2004
Il Regolamento (CE) n. 261/2004 è una normativa europea che protegge i diritti dei passeggeri aerei.
Prevede che in caso di cancellazione del volo, i passeggeri abbiano diritto a un rimborso o a un volo alternativo.
2 - Passi da seguire immediatamente dopo la cancellazione del volo
- Conferma della cancellazione: Ricevi conferma scritta della cancellazione dalla compagnia aerea.
- Chiedi assistenza: Rivolgiti subito al personale della compagnia aerea per ottenere dettagli su voli alternativi o sull'assistenza a cui hai diritto, come pasti e pernottamenti.
- Documenta tutto: Conserva tutte le ricevute relative a spese aggiuntive causate dalla cancellazione.
3 - Come contattare la compagnia aerea per richiedere il rimborso
- Trova i contatti giusti: Visita il sito web della compagnia aerea per trovare il modulo di reclamo online o i dettagli di contatto dedicati al servizio clienti.
- Sii chiaro e conciso: Quando presenti la tua richiesta, includi tutti i dati pertinenti: numero del volo, data del volo e la conferma della cancellazione.
- Consegna fisica o digitale: Valuta l’opzione di inviare la richiesta sia via email o PEC che tramite posta raccomandata per assicurarne la ricezione.
4 - Documentazione necessaria per supportare la richiesta di rimborso
- Biglietto o conferma della prenotazione
- Conferma di cancellazione ricevuta dalla compagnia aerea
- Ricevute di tutte le spese accessorie sostenute (ad esempio, pasti, alloggi)
- Eventuali comunicazioni ricevute dalla compagnia aerea riguardanti la cancellazione
5 - Tempistiche e modalità di rimborso previste
Le compagnie aeree sono tenute a effettuare il rimborso entro 7 giorni dalla richiesta.
Il rimborso può avvenire tramite bonifico bancario o, in alcuni casi, attraverso voucher o credito viaggio, ma sei libero di rifiutare quest'ultima opzione.
6 - Cosa fare se la compagnia aerea non risponde o rifiuta il rimborso
- Ente di tutela dei consumatori: Rivolgiti a un'organizzazione a tutela dei consumatori, come il Centro Europeo Consumatori Italia, che può fornire supporto e mediazione.
- Azione legale: Se tutte le altre opzioni falliscono, valuta la possibilità di intraprendere un'azione legale. In questo caso, potresti voler consultare un avvocato specializzato in diritto dei trasporti.
Le Compagnie Aeree sono tenute a comunicare disservizi (in Europa)
Può sembrare scontato, ma è bene ricordare che le compagnie aeree, in partenza dal territorio dell'Unione Europea, sono obbligate ad informare i passeggeri in caso di disservizi.
Nello specifico, da Regolamento europeo n. 261/2004 sono obbligate a informare i passeggeri dei loro diritti in caso di:
- negato imbarco (compreso overbooking)
- cancellazione del volo
- ritardo prolungato del volo
Inoltre, se viene negato l’imbarco, cancellato un volo o ritardato di almeno 2 ore, le compagnie devono informare i viaggiatori, con una comunicazione scritta, sia dei disservizi, sia delle forme di tutela previste.
Per rimanere aggiornati sull’argomento, visitare il sito dell’ENAC alla pagina -> https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/obbligo-di-informativa-da-parte-della-compagnia-aerea-in-caso-di
Normativa diritti dei passeggeri: leggi e fonti
Sempre all’interno del sito dell’ENAC, puoi trovare tutte le fonti relative alla legislazione, nazionale e internazionale, in materia di disservizi nei confronti dei passeggeri.
Di seguito riportiamo un sintetico elenco:
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Regolamento (CE) 2006/2004
- Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130
- Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006
- Decreto Legislativo n.79 del 23 maggio 2011
- Regolamento (CE) n. 889/2002
- Convenzione di Varsavia
- Convenzione di Montreal del 1999
- Regolamento (CE) n. 2027/97
- Regolamento (CE) n. 2111/2005
- Direttiva 90/314/CEE
- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005
- Regolamento (CE) n. 323/1999
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, Le sanzioni amministrative
- Doc.30 ECAC Part I
- Sentenze della Corte di Giustizia europea
- Regolamento (CE) n. 261/2004
Che cosa è l’ENAC
L’ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - è l’Organismo che, in Italia, è responsabile della corretta applicazione del Regolamento comunitario n. 261/2004.
La materia in oggetto del regolamento è il disservizio nel trasporto aereo in casi come:
- Negato imbarco
- Cancellazione
- Ritardo prolungato del volo
- Obbligo di informazione da parte della compagnia aerea
- Sistemazione in classe superiore o inferiore
L’ENAC, inoltre, ha il potere di sanzionare i soggetti riconosciuti inadempienti.
Per approfondimenti, e per restare sempre aggiornati sull’argomento, potete visitare il sito -> https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri