Come emanato dalla Polizia di Stato, dal 27 giugno 2012 non è più valida l’iscrizione dei minori sul retro del passaporto dei genitori, quindi i minori di cittadinanza italiana devono possedere un documento personale valido per l'espatrio che può essere il Passaporto (da richiedere in Questura) o la Carta d’Identità (da richiedere al Comune).
Tali documenti hanno validità triennale per i minori dai 0 ai 3 anni, mentre per i minori dai 3 ai 18 anni tali documenti hanno la durata di cinque anni.
Non sono validi tutti i documenti che recano la dicitura “NON VALIDA PER L'ESPATRIO”.
Per quanto riguarda i minori fino ai 14 anni di età, possono espatriare solo e soltanto se accompagnati da un maggiorenne, che può essere un genitore, un tutore legale o un altro maggiorenne dotato di Dichiarazione di Accompagno.
La Dichiarazione di Accompagno deve essere redatta davanti a un pubblico ufficiale presso gli uffici della Questura in cui i genitori (o chi è riconosciuto legalmente tutore), autorizzano il maggiorenne affidatario a prendersi carico della responsabilità di accompagnare il minore per tutto il tempo del viaggio. Dai 14 ai 18 anni, il minore può viaggiare verso tutte le destinazioni UE ed extra-UE anche da solo.
Leggi anche “Passaporto per minorenni: breve guida per richiederlo”.
Documenti necessari per i minori di 3 anni
I minori di 3 anni devono essere in possesso di un documento individuale che può essere un Passaporto (da richiedere in Questura) o una Carta d’Identità (da richiedere al Comune).
La validità di questi documenti è di tre anni dall’emissione.
Sul documento è obbligatorio indicare il nome dei genitori (o del tutore legale) oppure fornire in allegato una Dichiarazione di Accompagno, se l’accompagnatore, sempre maggiorenne, è una persona differente dai genitori o dal tutore.
La Dichiarazione di Accompagno è rilasciata dalla Questura e redatta davanti a un pubblico ufficiale in presenza dei genitori o del tutore legale.
Espatrio di minori di età inferiore ai 14 anni con persone diverse dai genitori
Fino ai 14 anni di età, il minore deve viaggiare in compagnia di almeno un genitore il cui nome è indicato sul documento del minore (Passaporto o Carta d’Identità).
In assenza del genitore, è compito del tutore legale accompagnare il minore nel viaggio.
In alternativa, è possibile compilare presso la Questura, in presenza di pubblico ufficiale, una Dichiarazione di Accompagno che indica una persona maggiorenne a cui è affidata la tutela del minore durante il viaggio.
Dai 14 ai 18 anni, il minore può viaggiare autonomamente sia verso destinazioni UE che extra-UE senza obbligo di essere accompagnato da genitori, tutori legali o altri maggiorenni.
Rilascio del passaporto per minorenni
Il Passaporto viene rilasciato esclusivamente dalla Questura attraverso un iter specifico e con costi ben definiti.
La documentazione richiesta è la seguente:
- 2 fototessere
- 1 marca da bollo da 73,50 euro (si può acquistare anche dal tabaccaio)
- Documento originale di riconoscimento del minore e una sua fotocopia
- Ricevuta del pagamento del bollettino di 42,50 euro per la richiesta del passaporto ordinario
In aggiunta, bisogna presentare l’apposito modulo per la richiesta del passaporto del minore, già stampato e firmato.
I genitori devono essere presenti entrambi e devono essere in possesso dei propri documenti d'identità.
Nel caso in cui uno dei due genitori fosse assente, il genitore presente può presentare una dichiarazione del coniuge in originale, con firma e documento d’identità.
Leggi anche “Come fare il passaporto e come rinnovarlo”.
Se i genitori sono divorziati, o nel caso in cui uno dei genitori risieda all’estero, è consigliato documentarsi presso gli uffici competenti, in quanto le disposizioni in merito possono variare a seconda dei casi.
In particolare, se un genitore è extracomunitario e non residente in Italia, può recarsi all’Ambasciata italiana del suo Paese per firmare l’assenso.
Per rinnovare il passaporto scaduto di un minore, bisogna ripetere la procedura già indicata in precedenza.
Validità del passaporto per minori
Per poter garantire una maggiore individualità e sicurezza ai minori italiani, la normativa prevede che sia i passaporti per minori, che le carte d'identità per i minori, abbiano due diverse tipologie di validità, al fine di garantire l'aggiornamento della fotografia e l’identificazione del minore ai controlli di frontiera.
- Minore da 0 a 3 anni: validità triennale
- Minore dai 3 ai 18 anni: validità quinquennale
Che cos’è la Dichiarazione di Accompagnamento?
La Dichiarazione di Accompagnamento, definita anche Dichiarazione di Accompagno, è un documento da ritenersi obbligatorio quando il minore di 14 anni viaggia con una persona maggiorenne diversa dai genitori o dai tutori legali.
Tale dichiarazione deve essere obbligatoriamente redatta davanti ad un pubblico ufficiale presso la Questura in cui, i genitori o il tutore legale, autorizzano il maggiorenne affidatario a prendersi carico della responsabilità di accompagnare il minore per tutta la durata del viaggio.
La durata del viaggio è indicata nella Dichiarazione di Accompagno.
A 16 anni si può andare in vacanza da soli?
Come indicato dalla Polizia di Stato e dalla Questura, i minori di età compresa tra 14 e 18 anni possono viaggiare autonomamente sia dentro che fuori l’Europa, anche senza accompagnamento.
Ciò che occorre è sempre un documento valido per l’espatrio in relazione alla destinazione del viaggio.
La Carta d'Identità può essere sufficiente per le destinazioni europee, mentre è richiesto il Passaporto per le destinazioni al di fuori dell’Europa.
Bisogna ricordare che non sono validi i documenti che presentano la dicitura “NON VALIDO PER L'ESPATRIO”.
Inoltre, bisogna ricordare che Passaporto e Carta d’Identità per i minori di 18 anni hanno scadenze più brevi: per i minori tra 0 e 3 anni la durata è triennale, mentre per i minori tra i 3 e i 18 anni la durata è quinquennale.