Diritti del passeggero in caso di imbarco negato
Come riportato sul sito dell’ENAC, si parla di Negato Imbarco quando al passeggero non viene permesso di prendere il proprio aereo, nonostante si sia presentato in orario al gate e in possesso di un regolare biglietto.
In questi casi, la normativa europea Reg. 261/2004, art. 4 tutela i viaggiatori.
Bisogna però tener presente che le compagnie aeree possono negare l’imbarco per:
- motivi di salute
- motivi legati alla sicurezza
- documenti di viaggio inadeguati
In una condizione di “Negato imbarco”, la compagnia deve verificare se qualcuno, trai passeggeri del volo, è disposto a cedere il proprio posto in cambio di benefici da concordare.
Nel caso in cui questa strada non sia praticabile, il passeggero ha diritto a una compensazione economica, come stabilito dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04.
L’ammontare della compensazione dipende dalla distanza in km percorsa e dal tipo di tratta, se intracomunitaria o extracomunitaria. Di seguito una pratica tabella presente anche sul sito delle’ENAC.
Inoltre, si segnala che il passeggero può scegliere tra le seguenti forme di rimborso:
- imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all'operativo della compagnia aerea
- rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata
- imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero
Al passeggero cui viene negato l’imbarco deve anche essere garantita assistenza:
- pasti e bevande in relazione alla durata dell’attesa
- sistemazione in albergo, nel caso in cui siano necessari uno o più pernottamenti
- trasferimento dall'aeroporto al luogo di sistemazione e viceversa
- 2 chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica
Fonte: https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/negato- imbarco
In quali situazioni si applicano le tutele previste in caso di negato imbarco
- In caso di voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto comunitario
- In caso di voli (di linea, charter, low cost) in partenza da un aeroporto situato in un Paese non comunitario, con destinazione un aeroporto comunitario, solo qualora la compagnia aerea sia comunitaria e salvo cha non siano già stati erogati i benefici previsti dalla normativa locale.
In quali situazioni non si applicano le tutele previste in caso di negato imbarco
Nel caso in cui l’imbarco sul volo venga negato da compagnie aeree non comunitarie in partenza da un Paese non comunitario, anche con destinazione un Paese dell’UE.
In questo caso, non è possibile avvalersi delle tutele derivanti dall'art. 4 del Reg. (CE) n. 261/04.
Diritti del passeggero in caso di cancellazione del volo
Le cancellazioni del volo può essere un evento molto stressante, ma secondo l'ENAC, l'agenzia per la sicurezza aerea dell'Unione Europea, c'è un modo giusto e un modo sbagliato di cancellare un volo.
Se un volo viene cancellato meno di 14 giorni prima della partenza, la compagnia aerea è tenuta a offrire un'alternativa o un rimborso completo.
Inoltre, i passeggeri hanno diritto a un risarcimento fino a 600 euro in caso di tratta aerea extracomunitaria che copra una distanza pari o superiore ai 3500km.
Quindi, se il vostro volo viene cancellato, assicuratevi di verificare con l'ENAC quali sono i vostri diritti. La normativa comunitaria, infatti, prevede specifiche forme di tutela per i passeggeri in caso di cancellazione del volo (Reg. 261/2004, art. 5).
Nello specifico, in caso di cancellazione del volo, il passeggero ha diritto a:
- al rimborso dell'intero costo del biglietto
- reinstradamento verso la destinazione finale non appena possibile
- assistenza in caso di ritardi prolungati.
Il passeggero non ha diritto al risarcimento se:
- la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie
- il passeggero viene informato della cancellazione almeno 14 giorni prima della data di partenza prevista
- il passeggero viene informato della cancellazione meno di 14 giorni prima della data di partenza prevista e gli viene offerto un trasporto alternativo che arrivi alla destinazione finale non più di 4 ore dopo l'orario di arrivo originariamente previsto
Importante: le circostanze straordinarie sono eventi che non avrebbero potuto essere evitati anche se fossero state adottate tutte le misure ragionevoli.
Tali circostanze includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, condizioni meteorologiche avverse, problemi tecnici dell'aeromobile e questioni politiche o di sicurezza.
Di seguito riportiamo le tabelle, presenti sul sito dell’ENAC, che riassumono i rimborsi previsti in caso di cancellazione del volo.
Per rimanere aggiornati sull’argomento, consultare il sito dell’ENAC al link -> https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/cancellazione-del-volo
Diritti del passeggero in caso di ritardo prolungato del volo
Se il volo subisce un ritardo di almeno 2 ore, si può avere diritto ad alcune tutele previste dalla legge europea Reg. 261/2004, art. 6.
Secondo il regolamento dell'Unione Europea, in caso di ritardo prolungato del volo, passeggeri in partenza da un aeroporto dell'UE o in arrivo in un aeroporto dell'UE con una compagnia aerea con sede nell'UE possono aver diritto a:
- Rimborso delle spese di viaggio
- Una scelta di trasporti alternativi
- Accesso alla comunicazione e all'informazione
- Vitto e alloggio
- Compensazioni pecuniarie
Tuttavia, ci sono alcune circostanze in cui i passeggeri non hanno diritto a queste tutele, come ad esempio:
- Se il ritardo è dovuto a circostanze straordinarie che sfuggono al controllo della compagnia aerea, ad esempio maltempo
- Se il ritardo è dovuto a uno sciopero del personale dell'aeroporto o del controllo del traffico aereo
- Se la compagnia aerea ha fornito ai passeggeri un ragionevole preavviso del ritardo prima della partenza
In caso di ritardo prolungato del volo, è importante conoscere i propri diritti in modo da poter fare una richiesta di risarcimento se necessario.
Per saperne di più, consultare il sito web dell’ENAC -> https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/ritardo-prolungato-del-volo
Quando si ha diritto alla compensazione pecuniaria in caso di ritardo prolungato del volo
A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea (Quarta sezione) del 19 novembre 2009 sul risarcimento ai passeggeri in caso di prolungato ritardo del volo è stato stabilito, in analogia a quanto previsto per alcuni casi di cancellazione del volo, il diritto alla compensazione pecuniaria anche per i passeggeri che raggiungono la destinazione finale con un ritardo all'arrivo pari o superiore alle 3 ore rispetto all'orario di arrivo pubblicato.
Il diritto alla compensazione pecuniaria, però, viene meno se la compagnia aerea può dimostrare che il ritardo è avvenuto a causa di condizioni eccezionali, come scioperi, motivi di sicurezza o condizioni meteo avverse.
Obbligo di informativa in caso di disservizi
Può sembrare scontato, ma è bene ricordare che le compagnie aeree, in partenza dal territorio dell'Unione Europe, sono obbligate ad informare i passeggeri in caso di disservizi.
Nello specifico, da Regolamento europeo n. 261/2004 sono obbligate a informare i passeggeri dei loro diritti in caso di:
- negato imbarco (compreso overbooking)
- cancellazione del volo
- ritardo prolungato del volo
Inoltre, se viene negato l’imbarco, cancellato un volo o ritardato di almeno 2 ore, le compagnie devono informare i viaggiatori, con una comunicazione scritta, sia dei disservizi, sia delle forme di tutela previste.
Per rimanere aggiornati sull’argomento, visitare il sito dell’ENAC alla pagina -> https://www.enac.gov.it/passeggeri/diritti-dei-passeggeri/obbligo-di-informativa-da-parte-della-compagnia-aerea-in-caso-di
Normativa diritti dei passeggeri: leggi e fonti
Sempre all’interno del sito dell’ENAC, potrete trovare tutte le fonti relative alla legislazione, nazionale e internazionale, in materia di disservizi nei confronti dei passeggeri.
Di seguito riportiamo un sintetico elenco:
- Normativa diritti dei passeggeri
- Regolamento (CE) n. 261/2004
- Regolamento (CE) 2006/2004
- Decreto Legislativo 6 agosto 2015, n. 130
- Decreto Legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006
- Decreto Legislativo n.79 del 23 maggio 2011
- Regolamento (CE) n. 889/2002
- Convenzione di Varsavia
- Convenzione di Montreal del 1999
- Regolamento (CE) n. 2027/97
- Regolamento (CE) n. 2111/2005
- Direttiva 90/314/CEE
- Decreto Legislativo n. 206 del 6 settembre 2005
- Regolamento (CE) n. 323/1999
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, Le sanzioni amministrative
- Doc.30 ECAC Part I
- Sentenze della Corte di Giustizia europea
- Regolamento (CE) n. 261/2004
Che cosa è l’ENAC
Quando si parla di “Diritti dei passeggeri”, bisogna obbligatoriamente citare L’ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - l’Organismo che, in Italia, è responsabile della corretta applicazione del Regolamento comunitario n. 261/2004.
La materia in oggetto del regolamento è il disservizio nel trasporto aereo in casi come:
- Negato imbarco
- Cancellazione
- Ritardo prolungato del volo
- Obbligo di informazione da parte della compagnia aerea
- Sistemazione in classe superiore o inferiore
L’ENAC, inoltre, ha il potere di sanzionare i soggetti riconosciuti inadempienti.