Questa sezione è riservata all'invio di reclami ufficiali relativi a questioni di carattere assicurativo e riferite a polizze stipulate con la Collinson Insurance Europe Limited, distribuite con il marchio Columbus Assicurazioni.
Per una corretta e sollecita gestione dei reclami è necessario che questi siano trasmessi nei modi ed ai recapiti sotto indicati.
Non sono considerati reclami:
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto tramite i seguenti contatti:
tramite email all'indirizzo: ufficioreclami@columbusassicurazioni.it
tramite posta, all'indirizzo:
Collinson Insurance Solutions Europe Limited (filiale britannica)
Sussex House,
Perrymount Road,
Haywards Heath,
RH16 1DN, Regno Unito
Specificando il numero di polizza e una breve descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
La persona incaricata, provvederà ad analizzare il reclamo e a fornire un riscontro entro il termine previsto dalla normativa vigente, dunque entro 45 giorni a decorrere dalla data di ricezione del reclamo.
In conformità al disposto del Regolamento ISVAP n. 24 del 19 maggio 2008, qualora l'esponente non sia soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro entro 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS, Servizio Tutela Consumatori, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fornendo
Per la presentazione di reclami ad IVASS occorre utilizzare l'apposito modello reperibile sul sito www.ivass.it , alla sezione "Per il Consumatore - Reclami" disponibile al seguente link www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html
I reclami di competenza IVASS possono anche essere presentati in Inglese all' Ufficio competente del Paese d'Origine (Malta):
Office of the Financial Services Arbiter,
First Floor
St Calcedonius Sqaure
Floriana, FRN1530, Malta
Telephone: (+356) 21249245,
Email: complaint.info@financialarbiter.org.mt
Website: www.financialarbiter.org.mt
Per controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità è competente esclusivamente l'Autorità Giudiziaria. Prima di adire all'Autorità Giudiziaria è tuttavia possibile, e in alcuni casi necessario, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali
Mediazione (L. 9/8/2013, n.98): può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero di Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it.
Negoziazione assistita (L. 10/11/2014, n.162): può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante è possibile presentare al sistema estero competente chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET individuabile mediante all'accesso al seguente sito internet:https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it